Fase Due, tutti gli adempimenti per le aziende previsti dalla legge
Dalla privacy ai protocolli sanitari, le informative, le autocertificazioni, i test sierologici, il controllo della temperatura, la sanificazione degli ambienti
L’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19 è entrata nella cd. “Fase Due”, caratterizzata dalla progressiva riapertura delle imprese e delle attività produttive in genere (negozi, uffici, studi professionali, enti pubblici). I datori di lavoro, tuttavia, per non incorrere in sanzioni, anche pesanti, devono attenersi a una serie di regole, stabilite da un lato nel rispetto dell’esigenza di tutelare la salute delle persone, dall’altro di bilanciare tali esigenze con il rispetto della protezione dei dati personali dei soggetti a vario titolo coinvolti (dipendenti, utenti esterni, clienti, visitatori, etc.).
Di seguito si affrontano alcuni temi specifici, con l’intento di fare luce nella materia e fornire un quadro della situazione in linea con le varie prese di posizione dell’Autorità di controllo in ambito privacy.
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Obblighi a carico dei datori di lavoro
Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, da ultimo modificato con il DPCM del 17 maggio 2020, contenente le linee guida, condivise tra le parti sociali e il governo, atte ad agevolare le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio, idonee ad assicurare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Alle attività produttive è consentito ripartire solo in presenza di misure precauzionali idonee ad assicurare la tutela della salute di tutti i lavoratori, grazie anche all’apporto di modifiche a regole e procedure inerenti ai processi produttivi, all’organizzazione del lavoro, alla gestione degli spazi nonché all’utilizzo delle attrezzature e delle macchine. Dovranno, quindi, essere attivati gli interventi necessari previsti dal “Protocollo condiviso” coerentemente alla specifica attività produttiva con il conseguente aggiornamento del “Documento di valutazione del rischio”, in quanto, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 29, co. 3 D.lgs. n. 81/2008, “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, […], in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.”.