Intelligenza Artificiale e Privacy: gli elementi essenziali
Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati considera gli algoritmi ambito di applicabilità materiale se hanno a oggetto dati personali. L’art. 4 del GDPR recita “[…] qualsiasi operazione o insieme di operazioni che possono essere effettuate o meno con mezzi automatici e applicate a dati o gruppi di dati personali”. Nel complesso i dati raccolti attraverso soluzioni di AI devono rispondere a criteri di adeguatezza e pertinenza, nonché limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR).
Le considerazioni circa la massiccia raccolta di dati “personali e non” che le soluzioni di intelligenza artificiale sono solite operare offrono spunti interessanti ma anche preoccupazione. L’A.I. mira di fatto a costruire macchine e/o sviluppare algoritmi in grado di imitare autonomamente l’intelligenza umana, con il fine di risolvere problemi e casi di natura complessa. I dati diventano benzina pura, fonte di energia che alimenta il complesso meccanismo capace di progredire in modo strettamente correlato alla quantità di informazioni processate. È dunque inevitabile riflettere quanto tale scenario risulti avvincente se si considera l’utilità di impiego in svariati contesti operativi, implicando in qualche caso potenziali rischi di compromissione e di violazione dei dati personali. Una domanda lecita sorge spontanea: con l’intelligenza artificiale, la nostra privacy è davvero a rischio?