Formazione obbligatoria nell’Anticorruzione?
Gli obblighi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, sono previsti da specifiche disposizioni, contenute nell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd Legge Severino). In particolare, meritano l’attenzione degli operatori:
- il comma 5, lettera b);
- il comma 8;
- il comma 10, lettera c);
- il comma 11.
In materia di attività formative è necessario, inoltre, tenere a mente anche il contenuto dell’articolo 15, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 [1], che testualmente recita:
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
Per quanto riguarda il Livello Generale, è possibile valutare l’opzione di:
- erogare la formazione anche con cadenza biennale, a tutto il personale
mentre la formazione di Livello Specifico è necessario che venga prevista per ogni anno, nei confronti di tutte le figure che intervengono nell’attuazione delle misure previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Gestione del rischio: uno standard
Allegato 1 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi) dello schema di PNA – pag 11:
“Una mappatura dei processi adeguata consente all’organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l’efficienza allocativa e finanziaria, l’efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati, e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. È, inoltre, indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione spesso già presenti nelle organizzazioni (controlli di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management), secondo il principio guida della “integrazione”, in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale. Ad esempio, laddove una mappatura dei processi sia stata già realizzata anche per altre finalità (es. revisione organizzativa per processi o sistema di performance management), si suggerisce di considerarla come un punto di partenza, in modo da evitare duplicazioni e favorire sinergie, finalizzandola alla gestione del rischio di corruzione.”
Gli obblighi di trasparenza per le PA
La trasparenza delle informazioni nella Pubblica Amministrazione è uno tra i principi cardine della disciplina anticorruzione ma è anche inscindibilmente connesso alla protezione dei dati personali.
Com’è noto, dalla stessa L. 190/2012 discende il D.Lgs. 33/2013 che disciplina gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e l’impegno, per ogni organismo pubblico, ad integrare le misure di trasparenza in un’apposita sezione del PTPCT.
Le misure di trasparenza diventano, quindi, in un’ottica solo parzialmente integrata, una parte fondamentale del treatment del rischio corruttivo: la trasparenza come massima espressione di accountability da parte delle pubbliche amministrazioni e, quindi, come misura di riduzione del rischio di corruzione.
La protezione dei dati personali
Infatti, proprio rispetto alla privacy, lo schema di PNA 2019‑2021 richiama la consulenza del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) affinché sia d’aiuto nell’eseguire il bilanciamento dovuto.
Ma anche il DPO non potrà agire in maniera destrutturata e caso‑per‑caso. Il GDPR, similmente alle altre normative che abbiamo esaminato, obbliga ad introdurre un sistema di gestione del rischio considerando che, all’art. 32 dispone che tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Da qui risulta evidente che la trasparenza debba sempre essere valutata alla luce della disciplina della protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679). Con la coscienza di questo inscindibile rapporto anche il PNA 2019‑2021 compie espresso riferimento alla figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) e al suo fondamentale contributo nelle valutazioni di bilanciamento tra valori di pari rango.
Fonti: AgendaDigitale, hedya, digitalPA