Pubblicazione di foto e video per le scuole
Non basta il consenso dei genitori di minori
Privacy tra i banchi di scuola: trattamento dei dati personali; voti, scrutini, esami di Stato; questionari per attività di ricerca; inserimento professionale; telecamere; retta e servizio mensa; recite e gite scolastiche; cellulari e tablet; temi in classe.
Il Garante ha ritenuto utile fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all’interno delle scuole, anche allo scopo di sviluppare nella comunita scolastica (che include alunni, famiglie e personale della scuola) una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri. A tal fine, è stata pubblicata sul sito del MIUR la guida del Garante per la protezione dei dati personali dedicata alla scuola, che risponde a una serie di domande comuni.
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Sempre più spesso ci si trova dinnanzi ai dubbi dei Dirigenti e Docenti in merito alle dinamiche che concernono la Protezione dei Dati in ambito scolastico e quindi la possibilità di raccogliere ed utilizzare, nei modi e per le finalità più disparate, immagini e video di studenti senza incorrere in violazione della Privacy.
Nello specifico, i dubbi di Dirigenti Scolastici e docenti attengono non tanto alle condizioni che legittimano la pubblicazione da parte della Scuola di dati personali relativi ai propri studenti, operazione spesso data (a torto) per scontata, quanto piuttosto alla necessità o meno di acquisire il consenso dei loro genitori, quasi sempre ritenuto (nuovamente a torto) “salvifico” e dirimente.
Premesso che
- tutte le scuole sia quelle pubbliche, sia quelle private, hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto – attraverso un’adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online – quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.
La risposta del Garante precisa inoltre che: “Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.”.
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Riprese da parte del Personale Scolastico
In questo diverso caso, allo scopo di verificare la liceità del trattamento di dati che intende effettuare attraverso la ripresa di fotografie, audio o video di alunni, l’operatore scolastico dovrebbe porsi una serie di interrogativi preliminari progressivi:
- La finalità del trattamento consiste nella esecuzione di un compito di interesse pubblico (o nell’adempimento di un obbligo legale)?
- Il trattamento è funzionale al raggiungimento della finalità perseguita? (serve, ad esempio, per documentare l’attività formativa svolta nell’ambito di un P.O.N., o di un progetto didattico previsto nel P.T.O.F.)
- Quel trattamento è l’unico modo per raggiungere la finalità perseguita? (non è possibile documentare diversamente l’attività svolta, ad esempio attraverso gli elaborati prodotti dagli alunni)
- Il trattamento è proporzionato rispetto alla finalità perseguita? (i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo)
- La eventuale adozione di cautele particolari nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell’interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixellando i volti, ecc.), impedisce di raggiungere la finalità perseguita?
Se le risposte alle domande precedenti sono tutte affermative il trattamento può essere certamente considerato legittimo in sé, e non richiede la raccolta del preventivo consenso dei genitori.
Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?
Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
Fonti: Scuole che pubblicano foto, video e audio di minori: non basta il consenso dei genitori. Una proposta di check list privacy per essere sicuri – Privacy tra i banchi di scuola – Scuola e privacy, orizzonte scuola