Privacy & Scuola: chiarimenti Nota M.I. 09.06.2020, n. 9168
Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado
Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che:
- che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico.
Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Di seguito si affrontano alcuni temi specifici, con l’intento di fare luce nella materia e fornire un quadro della situazione in linea con le varie prese di posizione dell’Autorità di controllo in ambito privacy.
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———–> Diversamente i voti in decimi, compresi quelli INFERIORI a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network), ad esempio si consiglia di inserire la dicitura sotto riportata nel registro elettronico:
- “Le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i suoi allegati, sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei social network o in internet in generale, salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alla competente Autorità Garante per la Privacy per violazione dell’art. 167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 196/03. Se gli esiti e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario, siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.“