Riconoscimento biometrico e la Privacy
Cosa sono, quali rischi corrono i cittadini e quali obblighi per il responsabile del trattamento. Differenze e novità dopo l’introduzione del regolamento Europeo 679/2016.
Alla vigilia della quarta rivoluzione industriale, un immenso bisogno di soluzioni e sistemi di sicurezza ha generato una crescita esponenziale nella domanda di dispositivi di riconoscimento biometrico, utili in diversi contesti e settori tra cui bancario, assicurativo, sanitario, servizi pubblici, telecomunicazioni, produzione e altro.
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Il problema dei dati biometrici
La sicurezza delle persone e la sicurezza delle risorse si traducono, dunque, in esigenze fondamentali per qualsiasi settore. Con l’accesso alle tecnologie di nuova generazione, le organizzazioni e le imprese si stanno orientando verso la tecnologia biometrica d’avanguardia, per migliorare l’intera infrastruttura di sicurezza.
Si pensi, solo per citare alcuni esempi, al ricorso alla firma grafometrica, alla topografia della mano, al riconoscimento facciale, alle impronte digitali, ai segnali vocali, alla scansione della retina e alla forma dell’iride: tutte queste informazioni costituiscono strumenti di autenticazione individuale e di accesso ai dispositivi elettronici (es. il “Face Id” introdotto di recente negli smartphone di ultima generazione), ai locali aziendali e agli ambienti ad accesso riservato (aperture di serrature e uffici tramite scansione dell’impronta digitale).
L’inevitabile riconoscimento di benefici e vantaggi, in termini di sicurezza, nell’utilizzo di tali tecnologie presta tuttavia il fianco a un utilizzo smisurato di dati personali e, in particolare, di categorie peculiari relativi alla persona definiti tecnicamente “biometrici”, sottoposti a una specifica disciplina normativa, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE del Regolamento 679/2016 e, in particolare, per quanto concerne l’Italia del D.lgs. 196/2003, novellato dal D.lgs. 101/2018.